Art. 4.
(Disposizioni transitorie).

      1. Il Governo, nell'esercizio delle deleghe di cui agli articoli 2 e 3, disciplina la durata dei Consigli nazionali, dei consigli dei collegi locali e degli organi degli enti previdenziali in carica alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dai medesimi articoli, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) prevedere la facoltà per i consigli locali di indire nuove elezioni alla naturale scadenza del loro mandato;

          b) prevedere l'eventuale proroga degli organi deliberativi e amministrativi degli enti previdenziali, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, almeno per un anno successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 3.